informazioni INFORMAZIONI

Informazioni sul bagaglio
È importante contrassegnare il proprio bagaglio sia all'interno sia all'esterno con i dati personali (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono) e togliere le etichette bagaglio dei viaggi precedenti. Il bagaglio non deve superare la quantità o il peso massimo consentito per il trasporto, determinato dalla classe del servizio e riportato sul biglietto. Nel caso dovesse superare i limiti previsti, il trasporto viene autorizzato (dove previsto), previo pagamento del "biglietto di eccedenza" presso la biglietteria (fatta salva la disponibilità).

Bagaglio a mano
È consentito il trasporto in cabina di un solo bagaglio a mano di 55x35x25 cm. Per facilitare le operazioni di controllo, è bene ridurre al minimo gli oggetti metallici al seguito.

Inoltre, è possibile trasportare i seguenti articoli:

  • borsetta, borsa porta documenti, personal computer portatile
  • macchina fotografica, videocamera, lettore CD
  • soprabito o impermeabile
  • ombrello o bastone da passeggio
  • stampelle o altro mezzo per deambulare
  • culla e cibo per neonati
  • articoli da lettura
  • articoli acquistati al “Duty Free” e negli esercizi commerciali dell’aeroporto (in quantità e peso limitati)

Nuove Regole di Sicurezza negli Aeroporti dell'Unione Europea
Al fine di proteggere i passeggeri dalla nuova minaccia terroristica costituita dagli esplosivi in forma liquida, l’Unione Europea (UE) ha adottato nuove regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. Alle nuove regole sono soggetti tutti i passeggeri in partenza dagli Aeroporti dell’Unione Europea, compresi i voli nazionali, qualunque sia la loro destinazione.

Ciò significa che ai punti di controllo di sicurezza aeroportuale ciascun passeggero ed il relativo bagaglio a mano saranno controllati per individuare, oltre agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente, anche eventuali sostanze liquide.  Le nuove regole non pongono alcun limite alle sostanze liquide che si possono acquistare presso i negozi situati nelle aree poste oltre i punti di controllo o a bordo degli aeromobili utilizzati da Compagnie Aeree appartenenti all’Unione Europea.

Le nuove misure si applicano a partire da lunedì 6 novembre 2006 in tutti gli Aeroporti dell’Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda e Svizzera.

Cosa c'è di nuovo?

  • All’atto della preparazione del proprio bagaglio

Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio da stiva (quello consegnato al check-in per essere ritirato nell’aeroporto di destinazione), nel bagaglio a mano, ossia quello che viene presentato ai punti di controlli di sicurezza aeroportuale, i liquidi consentiti sono invece in piccola quantità. Essi dovranno infatti essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro (ovvero con dimensioni pari ad esempio a circa cm 18 x 20). Dovrà essere possibile chiudere il sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i recipienti dovranno poter entrare comodamente in esso). Per ogni passeggero (infanti compresi) sarà permesso il trasporto di uno ed un solo sacchetto di plastica delle dimensioni suddette (ved. illustrazione). Possono essere trasportati al di fuori del sacchetto, e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli alimenti per bambini.

  • In Aeroporto

Al fine di agevolare i controlli è obbligatorio:

  • presentare agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati come bagaglio a mano, affinché siano esaminati;
  • togliersi giacca e soprabito: essi verranno sottoposti separatamente ad ispezione;
  • estrarre dal bagaglio a mano i computer portatili e gli altri dispositivi elettrici ed elettronici di grande dimensione. Essi verranno ispezionati separatamente rispetto al bagaglio a mano.
I liquidi comprendono:
  • acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi
  • creme, lozioni ed olii
  • profumi
  • sprays
  • gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia
  • contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti
  • sostanze in pasta, incluso dentifricio
  • miscele di liquidi e solidi
  • mascara
  • ogni altro prodotto di analoga consistenza

(Lista suscettibile di ulteriori aggiornamenti)

Cosa non cambia?

  • trasportare liquidi all’interno del bagaglio da stiva (come già accennato, le nuove regole riguardano solo il bagaglio a mano);
  • trasportare, all’interno del bagaglio a mano, possibilmente limitandoli a quanto necessario per il viaggio aereo, medicinali e prodotti dietetici, come gli alimenti per bambini. Potrebbe essere necessario fornire prova dell’effettiva necessità ed autenticità di tali articoli;
  • acquistare liquidi, come bevande e profumi, nei negozi situati oltre i punti di controllo di sicurezza, ed anche a bordo degli aeromobili utilizzati dalle Compagnie Aeree dell’Unione Europea. Sarà bene non aprire prima di essere arrivati alla destinazione finale le buste sigillate nelle quali tali prodotti saranno confezionati e conservarne la prova d'acquisto. In caso contrario, transitando presso gli eventuali aeroporti intermedi, i liquidi acquistati potrebbero essere sequestrati ai controlli di sicurezza.

Tutti questi liquidi sono in aggiunta alle quantità che devono essere contenute nel sacchetto di plastica trasparente e richiudibile precedentemente menzionato.

Questo documento è stato sviluppato sulla base dell'informativa "New EU Security Rules at Airports - A Brief guide to help you", elaborato dalla Commissione Europea, dall’Associazione delle Compagnie Aeree Europee e dall’Associazione Internazionale degli Aeroporti. Il suo contenuto è informativo e sintetizza gli elementi principali contenuti nella normativa UE; ogni azione legale o reclamo, pertanto, dovrà basarsi unicamente sull’effettivo testo di legge (Reg. CE 1546/2006 del 4 ottobre 2006).

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